ZES Unica: agevolazione 2026-2028
La ZES unica è stata istituita dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del paese.
AGGIORNAMENTO LEGGE DI BILANCIO 2026
Il credito d’imposta per la ZES Unica è prorogato per gli anni dal 2026 al 2028. Le risorse stanziate sono pari a 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Gli operatori devono comunicare le spese ammissibili all’Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo e il 30 maggio di ogni anno di riferimento.
AGGIORNAMENTO 12/12/2025
Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le percentuali del credito di imposta ZES effettivamente fruibili risultate essere pari al 60, 3811% del credito di imposta previsto.
Riepilogo
– ZES Unica : 60,3811%
– ZES Marche e Umbria: 100%
– ZLS : 100%
Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attivita’ economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia’ operative e di quelle che si insedieranno puo’ beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita’ di sviluppo d’impresa.
Dal 1° gennaio 2024 e’ istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Dal 2026 sono state inoltre inserite Umbria e Marche (per le aree mappate nella carta degli aiuti)
Esiste poi un analogo credito di imposta destinato ad alcune altre zone del paese denominate ZLS (Zone Logistiche Semplificate).

Chi può partecipare
Tutte le imprese(comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura)
ESCLUSIONI
soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita’ nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali e’ stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo
Interventi e spese ammissibili
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027.

*per le aree mappate nella carta degli aiuti a finalità regionale secondo le specifiche intensità previste
Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati
dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024
dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (legge di bilancio 2025)
dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 (legge di bilancio 2026)
nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l’importo dell’aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell’«importo di aiuto corretto».
INTERVENTI AMMESSI
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
SPESE AMMISSIBILI
Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014., del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
CUMULABILITA’
Il credito d’imposta e’ cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensita’ o dell’importo di aiuto piu’ elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Presentazione delle domande
Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta per il 2026, i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 01 gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026
Ai fini del rispetto della dotazione massima disponibile, una volta chiuso lo sportello, entro dieci giorni sarà comunicato l’eventuale riparto.
A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo, inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti
FONDI DISPONIBILI
- 2.300 milioni di euro per il 2026
- 1.000 milioni per il 2027
- 750 milioni per il 2028
Iperammortamento 2026 fotovoltaico:
Cos’è
L’iperammortamento 2026 è una maxi-deduzione fiscale introdotta dalla Legge 199/2025 che consente alle imprese di dedurre fino al 280% del costo di un impianto fotovoltaico destinato all’autoconsumo. In pratica, per ogni euro investito puoi portare in deduzione 2,80 euro dal reddito imponibile ai fini IRES.
Il meccanismo funziona attraverso una maggiorazione del 180% del costo fiscalmente riconosciuto del bene. Questo significa che la base su cui si calcolano le quote di ammortamento non è più il costo effettivo, ma il costo moltiplicato per 2,8. Applicando l’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale complessivo arriva mediamente al 43% del costo dell’impianto, distribuito lungo tutto il periodo di ammortamento.
La formula è semplice:
• Risparmio IRES = Costo agevolabile × 180% × 24% ≈ 43%
C’è però un aspetto da tenere a mente. L’iperammortamento non si applica all’IRAP — il testo di legge parla esplicitamente di “imposte sui redditi” — e richiede un reddito imponibile sufficiente per poter assorbire le quote maggiorate. Questo significa che un’impresa in perdita non perde il diritto, ma vede il beneficio semplicemente differito agli esercizi successivi.
A chi si rivolge
Una delle caratteristiche più interessanti dell’iperammortamento 2026 è l’ampiezza dei soggetti beneficiari. A differenza di altri incentivi per il fotovoltaico aziende 2026 che pongono vincoli dimensionali o settoriali, la Legge 199/2025 non prevede alcuna esclusione di questo tipo.
Possono accedere all’agevolazione:
• Tutte le dimensioni aziendali: dalle micro-imprese alle grandi aziende, senza alcuna soglia di fatturato o numero di dipendenti
• Tutti i settori: manifattura, servizi, commercio, agricoltura, turismo, logistica
• Tutte le forme giuridiche: società di capitali, società di persone, ditte individuali, professionisti con partita IVA e reddito d’impresa
• Tutte le tipologie di installazione: a tetto, a terra, su pensiline, su coperture di capannoni industriali
Non esistono vincoli di ubicazione geografica all’interno del territorio nazionale, né requisiti legati al codice ATECO dell’impresa. L’unico vero prerequisito operativo è avere un reddito imponibile sufficiente ad assorbire la deduzione maggiorata — aspetto che, come vedremo, va valutato con attenzione in fase di pianificazione fiscale.
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Le aliquote dell’iperammortamento 2026 per il fotovoltaico
Le aliquote dell’iperammortamento fotovoltaico sono strutturate a scaglioni crescenti in base al valore dell’investimento. Più è contenuta la spesa, più alta è la maggiorazione applicabile.
Ecco la tabella aggiornata al testo definitivo della Legge 199/2025:
• Investimenti fino a 2,5 milioni €: maggiorazione +180%, risparmio IRES ~43,2%
• Da 2,5 a 10 milioni €: maggiorazione +100%, risparmio IRES ~24%
• Da 10 a 20 milioni €: maggiorazione +50%, risparmio IRES ~12%
• Oltre 20 milioni €: non agevolabile
Una precisazione importante: in rete circolano ancora riferimenti a una presunta “aliquota Green del 220%” per imprese che riducono i consumi energetici. Questa aliquota non esiste più. È stata soppressa dal maxi-emendamento al Senato del 16 dicembre 2025 e non compare nel testo definitivo della legge. Molti siti commerciali continuano a pubblicarla erroneamente, ma le fonti ufficiali (Fisco Oggi, Innovation Post) confermano la rimozione.
Sul piano dell’ammortamento vero e proprio, il fotovoltaico rientra nella categoria dei beni mobili strumentali e si ammortizza al 9% annuo, con il primo anno dimezzato come previsto dall’art. 102 del TUIR. Questo significa che il recupero fiscale dell’investimento si distribuisce su un arco temporale di circa 11-12 anni.
I requisiti tecnici
Qui entriamo nella parte più delicata della normativa. La Legge 199/2025 fotovoltaico disciplina il FV in un canale separato rispetto ai beni 4.0 tradizionali (comma 429), e impone un vincolo tecnico specifico sui moduli.
I pannelli fotovoltaici devono essere iscritti al Registro ENEA nelle categorie B o C, che richiedono:
• Celle e moduli prodotti all’interno dell’Unione Europea
• Efficienza della cella superiore al 23,5% (Cat. B) o al 24% (Cat. C)
• Tecnologie avanzate come HJT o tandem per la Cat. C È importante sapere che la Categoria A del registro ENEA, che ammetteva moduli UE con efficienza modulo ≥21,5%, è stata esclusa dall’iperammortamento dal maxi-emendamento di dicembre 2025. Restano ammesse solo le Categorie B e C, e questo restringe sensibilmente il ventaglio di fornitori qualificati sul mercato europeo.Il DL 38/2026, entrato in vigore il 28 marzo 2026, ha introdotto una semplificazione importante: ha soppresso il vincolo Made in EU per i beni strumentali generali (comma 427). Inverter, batterie di accumulo, trasformatori e componentistica ausiliaria possono quindi provenire da qualsiasi area geografica. Il vincolo ENEA sui moduli fotovoltaici resta invece pienamente in vigore, perché disciplinato da una norma primaria distinta (comma 429) che il DL 38 non ha toccato.Questo doppio binario è il punto più frainteso della normativa, ed è fondamentale chiarirlo prima di pianificare un investimento.
Quanto si risparmia grazie all’iperammortamento
Il risparmio si compone di due voci. Sul fronte fiscale, l’iperammortamento restituisce circa il 43% del costo dell’impianto attraverso la riduzione dell’IRES. A questo si aggiunge il risparmio in bolletta derivante dall’autoconsumo, che mediamente copre tra il 30% e il 70% dei consumi elettrici aziendali a seconda del profilo di utilizzo. Nel lungo periodo, il payback di un impianto aziendale ben dimensionato si colloca tra i 4 e i 6 anni.
Come funziona il vantaggio fiscale Esempio:
Investimento di € 100.000
- Ammortamento civilistico ordinario: calcolato sul 100% del costo
- Maggiorazione fiscale iper-ammortamento: 180% del costo
Il costo fiscalmente ammortizzabile complessivo diventa quindi € 280.000, così suddivisi:
- € 100.000 di ammortamento ordinario
- € 180.000 di extra-deduzione fiscale
⚠️ Importante: l’iper-ammortamento non incide sul bilancio civilistico, ma opera esclusivamente in dichiarazione dei redditi, tramite una variazione in diminuzione del reddito imponibile ai fini IRES.
Applicazione pratica: impianto fotovoltaico
Ipotesi
- Investimento: € 100.000
- Aliquota di ammortamento: 9%
- IRES: 24%
Effetto annuale
- Extra-deduzione annua:
€ 16.200 (9% di € 180.000) - Risparmio IRES annuo:
€ 3.888 (24% di € 16.200)
Effetto complessivo
- Vantaggio fiscale totale:
€ 43.200 (24% di € 180.000) - Durata del beneficio:
distribuito lungo il periodo di ammortamento (circa 11 anni)
-In termini economici, l’iper-ammortamento equivale a un contributo del 43,2% dell’investimento, recuperato attraverso minori imposte nel tempo.
⚠️Possono accedere tutte le imprese titolari di reddito d’impresa, senza vincoli di dimensione, settore o forma giuridica. L’incentivo è aperto a micro, piccole, medie e grandi imprese, a società di capitali, società di persone, ditte individuali e professionisti. L’unico prerequisito operativo è disporre di un reddito imponibile sufficiente ad assorbire la deduzione maggiorata ai fini IRES.
Transizione 5.0
Cos’è la Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall’art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0″ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
A chi si rivolge
La Misura si rivolge a tutte le imprese residenti in Italia e alle “stabili organizzazioni nel territorio dello Stato” di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, cioè imprese che hanno sede all’estero ma che operano stabilmente anche in Italia.
PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Inoltre, sono agevolabili, nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici come sopra illustrata:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Il credito d’imposta
Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici.Nella tabella di seguito sono rappresentate le percentuali in relazione alle quote di investimento e alla riduzione dei consumi energetici realizzata rispettivamente con riferimento alla struttura produttiva o, in alternativa, ai processi interessati.
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito d’ imposta nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica.
Il beneficio è aumentato di:
a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione.
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione.
La procedura
La procedura per la richiesta del credito d’imposta nell’ambito del Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione prevede 3 fasi:
- Comunicazione preventiva
- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
- Comunicazione di completamento
Tutte e tre le comunicazioni e le azioni ad esse correlate dovranno essere effettuate tramite il portale
La comunicazione preventiva
L’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione.
Il GSE verifica esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno previsti dal Decreto, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
La comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione:
- degli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
ZES Unica
ZES Unica -cosè e come accedere al credito d’imposta
La nuova legge di bilancio 2025 prevede anche per il 2025 un credito di imposta in favore degli investimenti effettuati nella ZES a partire dal 1/1/2025 al 15/11/2025.
La ZES unica è stata istituita dal Decreto Sud, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2023, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del paese.
Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attivita’ economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia’ operative e di quelle che si insedieranno puo’ beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita’ di sviluppo d’impresa.
Dal 1° gennaio 2024 e’ istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalita’ di attuazione.
BENEFICIARI
Tra i settori interessati rientrano:
- Produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- Settore della pesca e dell’acquacoltura;
- Altri comparti produttivi.
Per accedere al credito d’imposta, le imprese beneficiarie dovranno mantenere la propria attività nelle aree in cui sono stati realizzati gli investimenti per almeno cinque anni dal completamento degli stessi.
ESCLUSIONI
soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita’ nelle aree d’impianto, ubicate nelle zone assistite nelle quali e’ stato realizzato l’investimento oggetto di agevolazione, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
AGEVOLAZIONE
Contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027.Il credito d’imposta e’ commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (legge di bilancio 2025) nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Come da Tabella Sottostante:

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
INTERVENTI AMMESSI
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (la legge di bilancio sembra contenere un errore indicando in modo diverso il periodo ammissibile e non rendendo chiara l’ammissibilità degli investimenti tra il 16 novembre 2024 e il 31 dicembre 2024), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti iniziali effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2025, e riguardano:
- L’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive esistenti o nuove;
- L’acquisto di terreni e l’ampliamento di immobili strumentali alle attività produttive.
Gli investimenti possono essere realizzati anche tramite contratti di locazione finanziaria e devono essere effettivamente utilizzati nella struttura produttiva.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.
CUMULABILITA’
Il credito d’imposta e’ cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensita’ o dell’importo di aiuto piu’ elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
PROCEDURA DI ACCESSO
Per accedere alle agevolazioni previste dalla ZES Unica, le imprese devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 comunicando l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
Durante lo stesso intervallo di tempo sarà possibile inviare un nuovo modello, che sostituisce e annulla quelli precedentemente inviati, contenente eventuali variazioni.
Per trasmettere la comunicazione è necessario collegarsi allo Sportello Unico Digitale ZES e selezionare la regione di interesse.
Per non perdere il diritto al credito, sarà infine necessario inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, certificando che gli investimenti indicati nella comunicazione originaria sono stati realizzati entro il 15 novembre 2025.